ACEF

Loading

Statuto

I CAPITOLO
GENERALITA’

Art. 1 Nome
Sotto la denominazione Associazioni Confederate Europee Feline , in seguito ACEF, è costituita un’associazione secondo gli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.

Art. 2 Sede
ACEF ha sede a Morbio Inferiore.
La sede può essere variata su deliberazione del Comitato.

Art. 3 Scopi
Gli scopi che ACEF si prefigge sono:

• tutelare la conservazione dei felini domestici, incoraggiarne l’allevamento e lo studio per migliorare le diverse razze e varietà.
• curare la tenuta dei libri genealogici, in armonia con le norme Svizzere, internazionali e dell’Unione Europea. Può demandare questa funzione, su delibera dell’Assemblea dei Soci, a organizzazioni e federazioni di cui ACEF fa parte.
• regolare e controllare l’allevamento dei gatti di razza, provvedendo anche alla tenuta di un elenco degli allevatori.
• diffondere la conoscenza della varie razze e varietà;
• tutelare la salvaguardia e il benessere del gatti come animali domestici indipendentemente dalla loro appartenenza a razze riconosciute.
• promuovere, riconoscere ed organizzare esposizioni e rassegne atte a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la selezione dei prodotti dell’allevamento felino e stabilirne i regolamenti.

Per il raggiungimento di questi scopi, ACEF si assume il compito, compatibilmente con i propri mezzi, di prendere tutte le iniziative ritenute necessarie e utili. In particolare:

• promuove accordi con Associazioni, Enti, Aziende e organi di informazione.
• aderisce a organizzazioni nazionali e internazionali allo scopo di favorire l’interscambio delle esperienze dei Soci allevatori e di consentir loro di operare in più ampie dimensioni.

Art. 4 Risorse
Le risorse di ACEF sono:

1. tassa sociale annuale
2. donazioni
3. ricavo delle manifestazioni
4. pubblicità
5. eventuali introiti dovuti ad altre attività.

II CAPITOLO
MEMBRI

Art. 5 Affiliazioni
1. ACEF è aperta a tutti coloro che si riconoscono nei suoi scopi, senza distinzione di razza, estrazione sociale, credenza religiosa o idee politiche.
2. Il Comitato si riserva in ogni caso la possibilità di negare l’ammissione di un aspirante membro senza indicarne i motivi. Quest’ultimo può appellarsi all’Assemblea contro la decisione del comitato.

Art. 6 Soci
ACEF è composto di soci attivi, soci onorari e soci sostenitori.

Art. 7 Soci Attivi
1. Possono far parte di ACEF quali soci attivi, persone che hanno pagato la quota sociale stabilita e nei termini previsti.
2. In casi speciali l’Assemblea può ammettere, su richiesta del Comitato, altre persone che non adempiono le condizioni sopraccitate.

Art. 8 Soci Onorari
1. Sono soci onorari coloro che si sono particolarmente distinti nello svolgimento delle attività sociali.
2. I soci onorari sono nominati a vita dall’Assemblea, su proposta del Comitato.
3. I soci onorari hanno diritto di voto.

Art. 9 Soci Sostenitori
1. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche che corrispondono una quota annuale minima decisa dal Comitato
2. I soci sostenitori non hanno diritto di voto.

Art. 10 Procedimento di ammissione
Si diventa soci attivi dopo aver inoltrato domanda scritta al segretariato dell’ACEF il quale l’inoltra al Comitato entro 1 mese per la ratifica e pagando una tassa sociale annuale.

Art. 11 Quote e tasse sociali
1. La tassa sociale è stabilita dall’Assemblea ordinaria su proposta del Comitato.
2. Eventuali altre quote per la partecipazione a manifestazioni, incontri o altro sono fissate dal Comitato.
3. I soci onorari sono esonerati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 12 Dimissione ed esclusione
1. Un membro smette di far parte di ACEF in uno dei seguenti casi:
a. scioglimento dell’associazione;
b. mancato pagamento della tassa sociale entro i termini stabiliti;
c. dimissione;
d. esclusione.
2. La dimissione deve essere comunicata al Comitato in forma scritta al più tardi un mese prima della fine dell’esercizio annuale.
3. Il Comitato si riserva il diritto di escludere un membro senza indicarne i motivi. La decisione è in ogni caso appellabile all’Assemblea.

III CAPITOLO
ORGANI DELLA SOCIETA’

Art. 13 Organi della Società
Gli organi della società sono:

1. l’Assemblea generale;
2. il Comitato;
3. i revisori dei conti.

Art. 14 L’assemblea generale
1. L’Assemblea è l’organo supremo di ACEF
2. L’Assemblea generale è aperta a tutti; in essa solo i soci attivi e i soci onorari hanno diritto di voto.
3. Riunioni:
4. a. l ‘Assemblea generale ordinaria è convocata dal Comitato a cadenza biennale entro il terzo sabato del mese di gennaio;
b. l’Assemblea generale straordinaria è convocata dal Comitato nelle seguenti situazioni:
· ogni qualvolta quest’ultimo lo ritenga necessario;
· per richiesta scritta da parte di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto giustificandone i motivi.
5. Il Comitato trasmetterà ai soci la convocazione e il relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della data dell’assemblea. L’ordine del giorno sarà pubblicato sulla pagina internet appositamente creata per ACEF. I soci hanno il diritto di indirizzare al Comitato dei punti supplementari all’ordine del giorno almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea. Il Comitato pubblica sull’apposito sito internet creato per l’AFSI un eventuale nuovo ordine del giorno entro cinque giorni dalla data dell’assemblea.
6. Votazione:
7. a. le votazioni avvengono per alzata di mano;
7. b. il presidente è indestituibile da parte del comitato, soci, o altre figure, ad eccezione di una sua volontà, a non più candidarsi, o abbandonare la carica attiva ;
8. all’assemblea 2/5 dei presenti con diritto di voto o almeno tre membri del comitato possono proporre un voto a scrutinio segreto;
9. non è accettato il voto per procura.
10. Un socio non ha diritto di voto nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato o una controversia giuridica tra lo stesso e l’associazione.
11. Competenze dell’Assemblea:
a. esaminare ed approvare:
· il rapporto annuale del presidente;
· il rapporto dei revisori;
· i conti d’esercizio;
b. adottare o modificare gli statuti;
c. esaminare l’appello sul rifiuto d’ammissione o dell’espulsione dei soci decisa dal Comitato;
d. nominare soci onorari;
e. fissare annualmente la tassa sociale;
f. i revisori verranno nominati dal Comitato, tra i soci, prima dell’Assemblea Generale;
g. esaminare e approvare le proposte generali stabilite dal Comitato;
h. nominare un presidente del giorno, proposto dal Comitato, il quale ha diritto di espellere da una seduta un socio che disturba i lavori;
i. nominare gli scrutatori.

Art. 15 Il Comitato
1. Il Comitato è composto da un minimo di cinque membri: un Presidente (indestituibile), un Vicepresidente, un Cassiere, un Segretario Amministrativo, un Segretario Coordinatore Esposizioni ed altri membri di Comitato con funzioni assegnate. Esso è eletto dall’Assemblea Generale. I suoi membri sono rieleggibili.
b. Sono riservate eventuali decisioni dell’Assemblea che non adempiono alle condizioni sopraccitate.
2. Il Comitato si convoca e si organizza autonomamente.
3. Le decisioni del Comitato sono prese a maggioranza semplice, in caso di parità prevale il voto del presidente, che vale doppio.
4. ACEF rappresentata verso l’esterno dal Comitato.
5. Elezione:
a. le candidature devono pervenire per iscritto al più tardi quindici giorni prima dell’Assemblea ordinaria;
b. non possono essere eletti nel Comitato assenti ingiustificati;
c. se le candidature sono più di cinque l’elezione avviene per scrutinio segreto nella quale ogni votante ha diritto al massimo a due preferenze;
d. abrogato.
e. il Presidente è scelto all’unanimità all’interno del Comitato. Se questo non avviene il Presidente è scelto dall’Assemblea tramite scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta;
f. ogni membro del Comitato ha la possibilità di dimettersi con preavviso di un mese in forma scritta al Presidente;
g. Nuovi membri, in aggiunta o in sostituzione a quelli già presenti in Comitato, possono essere eletti direttamente dal Comitato, quando questo è rappresentato da almeno 4 dei membri.
6. Il Comitato si riserva la facoltà di organizzare autonomamente attività conformi alle linee direttive espresse dall’Assemblea.
7. Il cassiere è responsabile dell’amministrazione della sostanza sociale ed è tenuto a chiudere i conti almeno una settimana prima dell’assemblea ordinaria e presentarli ai revisori.
8. Compiti del Comitato:
a. preparare e convocare l’Assemblea;
b. proporre il presidente del giorno;
c. eseguire le linee direttive decise dall’Assemblea;
d. amministrare gli affari correnti e rappresentarli all’esterno d ACEF i , informare l’Assemblea delle sue attività;
e. il cassiere è responsabile dell’amministrazione della sostanza sociale;
f. il cassiere è tenuto a chiudere i conti alla fine dell’esercizio annuale e presentarli ai revisori.

Art. 16 Revisori dei conti
1. I revisori dei conti sono due e sono eletti dall’Assemblea; la loro carica ha una durata massima di due anni.
2. I revisori dei conti devono presentare il loro rapporto all’Assemblea ordinaria.
3. I revisori dei conti non possono far parte del Comitato.

Art. 17 Finanze
1. I bisogni dell’ACEF sono coperti dalle risorse. Questi fondi sono utilizzati unicamente per raggiungere gli scopi prefissi dall’associazione, per coprire le spese amministrative e in caso di utile, per beneficenza (vedi punto 6).
2. I soci non rispondono personalmente degli impegni e dei debiti dell’associazione.
3. Gli impegni e i debiti d ACEF i sono garantiti unicamente dai suoi fondi e dal suo patrimonio.
4. Si instaura un fondo di riserva, depositato su di un conto separato, che può essere intaccato solo in caso di estremo bisogno e col voto dei 2/3 dei soci attivi presenti all’Assemblea.
5. Il fondo di riserva deve essere aumentato ogni anno di almeno il 10 % del netto del conto economico fino al raggiungimento di una somma totale di 6000.- (seimila) Franchi. Gli interessi del conto di riserva non possono essere ritirati e passano ad aumentare quest’ultimo.
6. Qualora l’associazione riuscisse, nel corso dell’anno, a generare un utile netto detratta l’attribuzione delle riserve (vedi punto 5), il 25% di tale somma viene devoluta ad un’altra associazione con scopi simili. Le proposte per l’attribuzione devono pervenire al Comitato per iscritto almeno quindici giorni prima dell’Assemblea ordinaria. Il Comitato si riserva di portare da 2 a 5 tra le proposte pervenute.

IV CAPITOLO
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Modifica ed adozione di statuti
1. I presenti statuti possono essere modificati durante l’Assemblea con l’approvazione dei 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
2. L’adozione di nuovi statuti può avvenire durante l’Assemblea con l’approvazione di 2/3 dei presenti aventi diritto di voto.
3. Qualsiasi modifica o adozione deve essere annunciata al Comitato e poi inserita in forma completa all’ordine del giorno.

Art. 19 Dissoluzione
1. La dissoluzione di ACEF può essere decisa solo da un’Assemblea convocata espressamente per questo motivo con un quorum del 50 % dei soci e con la maggioranza qualificata dei 2/3.
2. In caso di scioglimento i fondi di ACEF saranno devoluti in beneficenza ad un’altra associazione con scopi simili.

Art. 20 Affiliazione ad associazioni
ACEF è un’associazione affiliata alla Word Cat Federation (WCF) e come tale ne riconosce tutte le decisioni che sono vincolanti per lei e per le sue associazioni affiliate.
Art. 21 Approvazione ed entrata in vigore degli statuti
I presenti statuti sono approvati dall’Assemblea costituenda in data 4 aprile 2006 ed entrano in vigore immediatamente.